Interessi legali e interessi moratori: calcolo e normativa
Cosa sono gli interessi legali?
Quando si sentono le parole interessi legali alla televisione o si leggono in qualche sito di economia specializzato non si fa altro che citare i frutti che provengono dall’usufrutto del denaro. Questa definizione è descritta anche nel Codice Civile italiano, nello specifico all’articolo 1284, dove viene detto che vi è la possibilità di far nascere interessi legali anche con il semplice utilizzo di denaro altrui secondo alcune percentuali particolari.
L’interesse legale viene definito con l’appellativo legale proprio perché è la legge a stabilirne il tasso ogni anno. Questa mansione viene svolta annualmente dal Ministro dell’Economia del governo, che mediante un decreto legge che viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale entro e mai oltre il 15 dicembre, va a modificare questo parametro. Tale azione viene fatta valutando attentamente il rendimento medio annuo lordo dei titoli di stato dell’anno preso in considerazione, ma non solo, viene conteggiato anche il tasso d’inflazione avuto nel medesimo anno. Nel caso in cui il Ministero non pubblichi nulla entro il 15 dicembre allora il tasso d’interesse legale rimane invariato per l’anno successivo.
Normativa riguardante gli interessi legali
Per quanto concerne la normativa si può dire che sia l’articolo 1284 del codice civile a regolarne il funzionamento e a stabilirne la legalità. La parte di Codice Civile presa in considerazione si divide in cinque punti che descrivono diversi aspetti degli interessi legali, ossia:
- lo Stato stabilisce che il tasso d’interesse legale è pari allo 0,2% in ragione d’anno. Inoltre viene anche descritto il funzionamento riguardante la modifica del parametro in questione;
- l’interesse convenzionale introdotto nel saggio in caso le due parti coinvolte (chi deve pagare la somma dovuta e il ricevente) non abbiano stabilito la misura dell’interesse;
- tutte le percentuali d’interesse che dovessero risultare più alte di ciò che stabilisce la legge hanno la necessità di essere determinate e accordate per iscritto in modo da essere valide. In alternativa si utilizza la percentuale stabilita dal ministero;
- è necessario utilizzare gli interessi legali applicati ai ritardi di pagamento per quanto concerne le transazioni commerciali in caso le due parti non abbiano concordato precedentemente alla domanda giudiziale il tasso d’interesse legale.
Calcolo degli interessi legali
Per quanto concerne il calcolo degli interessi legali bisogna innanzitutto dire che non si fa altro che determinare una percentuale su una somma di denaro o capitale che viene definito tasso o in alternativa saggio d’interesse. Il calcolo viene eseguito generalmente in regime di capitalizzazione semplice, che solitamente è ricavabile mediante una formula che prevede la presenza di determinati parametri che sono:
- il capitale che matura il tasso d’interesse (C);
- il tasso d’interesse annuo stabilito dalla legge in caso non vi siano accordi tra le due parti (i);
- tempo di maturazione dell’interesse stesso, che generalmente viene espresso in giorni (t).
A questo punto non si dovrà far altro che seguire la seguente formula: C x i x t, in modo da ottenere l’esatto valore d’interesse legale maturato dalla somma di denaro presa in considerazione.
Il tempo di maturazione degli interessi legali
Una delle variabili che devono essere utilizzate per poter calcolare il valore degli interessi legali è sicuramente il tempo di maturazione di quest’ultimi. Però vi sono alcune considerazioni da fare riguardanti questo parametro. Secondo le normative, l’interesse legale viene calcolato e previsto in ragione di anno, in altre parole per un anno intero dopo il quale può variare a seconda dei parametri citati precedentemente. Quindi in caso il tempo di maturazione dell’interesse superi la durata di 12 mesi è bene tenere in considerazione i vari tassi d’interesse applicati di anno in anno.
Gli interessi legali non maturano altri interessi legali
Molti fanno il grave errore di considerare gli interessi legali come se fossero delle piante che crescono e portano a loro volta frutto, sbagliando. Secondo la legge gli interessi che vengono maturati per l’usufrutto di una somma di denaro altrui non vengono sommati al capitale appena citato. Si evince facilmente che gli interessi non possano maturare interessi a loro volta. Detto questo però la legge stabilisce anche alcuni casi d’eccezione; nello specifico, nell’articolo 1283 del Codice Civile viene descritto come gli interessi scaduti, dopo il giorno della domanda giudiziale o per effetto di una convenzione particolare possano maturare ancora interessi e quindi portare frutto come una qualsiasi somma di denaro.
Gli interessi moratori cosa sono?
Vi è sicuramente da citare anche un’altra tipologia di interesse che viene applicata nel campo dei ritardi dei pagamenti. Questa tipologia viene denominata interesse moratorio o anche interesse legale di mora, venendo regolato dal decreto legislativo numero 231 del 9 ottobre 2002 (emesso per attuare la direttiva dell’Unione Europea 2000/35/CE relativa ai ritardi di pagamento per quanto concerne le transazioni commerciali). Mediante questa normativa quindi la legge prevede che se non si rispetta il termine legale di 30 giorni per l’effettuazione di qualsiasi transazione commerciale si applichi un tasso d’interesse legale di mora ritenuto punitivo per il debitore (quindi una sorta di penale per il debito non saldato entro le tempistiche previste dalla legge o normative in vigore).
Applicazione degli interessi di mora
Per quanto concerne l’applicazione degli interessi di mora si può dire che si utilizzino in tutti quei contratti che vengono stipulati dopo l’8 agosto dell’anno 2002 per ogni transazione commerciale. I campi d’applicazione quindi risultano essere:
- fra imprenditori e professionisti ove l’interesse moratorio viene previsto per il ritardo o il mancato pagamento di una somma di denaro, per l’uso di determinati servizi o per l’acquisto di merci tra aziende;
- fra imprese e Pubblica Amministrazione, specificatamente nelle transazioni effettuate da queste due entità;
- nella consegna delle merci o per la prestazione di eventuali servizi effettuati in via esclusiva o prevalente. Per quanto riguarda questo campo d’applicazione si può dire che generi molta confusione a causa dell’interpretazione di merci o beni materiali e di servizi esclusivi, rendendo difficile capire se gli interessi di mora vadano applicati o meno.